Sommario
Art. 2 Scopo e finalità della procedura.. 3
Art. 4 Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione.. 3
Art. 5 Soggetti a quali sono rivolte le misure di protezione.. 4
Art.6 Contenuto delle segnalazioni. 4
Art.7 Destinatario della segnalazione: Gestore della Segnalazione 5
Art.8 Canali per presentare le segnalazioni e garantire la riservatezza del segnalante.. 5
A. Canale interno (condotte illecite 231 o violazioni del Modello e violazioni del diritto UE) 5
B. Canale esterno (violazioni del diritto UE) 5
C. Divulgazione pubblica o denuncia (violazioni del diritto UE) 5
Art. 9 Segnalazione in forma orale.. 6
Art. 10 Richiesta di incontro diretto con il gestore della segnalazione 6
Art. 11 Misure di Protezione.. 7
Art. 1. Fonte normativa
Il nostro ordinamento ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche, “Decreto”), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
In attuazione di quanto sopra, la società ha predisposto una specifica procedura per regolare le segnalazioni “Whistleblowing”.
Art. 2 Scopo e finalità della procedura
Scopo della presente procedura è quello regolare il processo delle segnalazioni “whistleblowing” e di fornire al segnalante (c.d.“whistleblower”) precise indicazioni operative circa i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le tutele che gli vengono offerte dalla nuova normativa.
Le segnalazioni potranno avere ad oggetto violazioni del diritto UE e comportamenti, atti od omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione.
La presente procedura NON si applica:
- Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati dal decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati dalla direttiva.
- Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.
Art. 4 Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione
Le segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:
- Dipendenti aziendali, a qualsiasi titolo.
- Lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa per l’Ente, come definiti dal decreto.
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Ente.
- Liberi professionisti consulenti che prestano la propria attività lavorativa per conto dell’Ente.
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.
- Gli azionisti (ove presenti).
- Persone con funzione di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di mero fatto.
La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:
- Quando il rapporto giuridico è in corso.
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.
- Durante il periodo di prova.
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Art. 5 Soggetti a quali sono rivolte le misure di protezione
Le misure di protezione previste dalla presente procedura si applicano:
- Al segnalante.
- Ai facilitatori.
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- Ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente.
- Agli Enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Art.6 Contenuto delle segnalazioni
La segnalazione deve avere ad oggetto:
- violazioni, di comportamenti, atti od omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione.
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 del D.Lgs 24/23 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (si tratta di illeciti rientranti nei seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità etc); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali; atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.
La segnalazione deve riportare informazioni più dettagliate possibili, compresi i fondati sospetti, di cui il soggetto è venuto a conoscenza riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione aziendale, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Art.7 Destinatario della segnalazione: Gestore della Segnalazione
L’Ente ha individuato il proprio “Gestore della segnalazione” nella società Claris s.r.l.
Art.8 Canali per presentare le segnalazioni e garantire la riservatezza del segnalante
I canali istituiti dall’Ente per l’invio delle segnalazioni interne garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (fin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva).
Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:
- In forma scritta:
- Tramite piattaforma informatica dedicata, reperibile sul sito internet aziendale, alla sezione “Whistleblowing”;
- Invio all’indirizzo di posta fisica ubicato in Via Leonida Repaci n.16, Viareggio (LU). In tal caso, il segnalante dovrà procedere secondo le indicazioni dettagliate nell’apposita procedura, consultabile presso la bacheca aziendale.
- In forma orale: secondo le indicazioni dettagliate nell’apposita piattaforma alla sezione “Whistleblowing”.
È possibile per il segnalante effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio, la protezione sarà̀ riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:
1. una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. ad esempio situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità̀ fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poichè ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa
Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.
Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l’identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l’identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.
Art. 9 Segnalazione in forma orale
Il Gestore della segnalazione deve documentare la segnalazione orale, perciò:
- Nel caso sia possibile per il gestore procedere alla registrazione della segnalazione, il Gestore della segnalazione deve conservare la segnalazione all’interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto, previo consenso del segnalante.
- Nel caso si utilizzi un dispositivo telefonico che non consente la registrazione della chiamata, il gestore della segnalazione deve procedere a documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto deve essere controfirmato dal segnalante a seguito di verifica della correttezza dei contenuti.
Art. 10 Richiesta di incontro diretto con il gestore della segnalazione
In caso di richiesta del segnalante di un incontro diretto con il gestore della segnalazione, l’incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
E’ consigliabile procedere alla registrazione dell’incontro diretto attraverso dispositivi idonei alla conservazione dell’ascolto, previo consenso del segnalante.
Nel caso di indisponibilità di strumenti di registrazione, ovvero qualora il segnalante non abbia prestato il consenso alla registrazione, è necessario stilare un verbale di intervista, il quale dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltreché dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione.
Art. 11 Misure di Protezione
È espressamente garantita la riservatezza dell’identità del segnalante e di ogni altra informazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata alla segnalazione, dalla quale possa, direttamente o indirettamente, desumersi l’identità del whistleblower.
La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio di ritorsioni.
Le misure di protezione si applicano anche al segnalatore anonimo, qualora la sua identità sia, in qualunque modo, successivamente accertata.
È espressamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione (interna o esterna), una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica di informazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, talune fattispecie che costituiscono ritorsione:
- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- Le note di merito negative o le referenze negative;
- L’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria.
È prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che presenta una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o che effettua una divulgazione pubblica di informazioni; la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’art 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, del denunciante o di colui che effettua una divulgazione pubblica.
Le misure di protezione previste dal presente paragrafo si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
- Quando il rapporto giuridico che lega il segnalante all’Ente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Le misure di protezione previste dal presente paragrafo si applicano, altresì, anche ai seguenti soggetti:
- I facilitatori, ovvero le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- Le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- I colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- Gli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
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LA PROCEDURA E’ CONSULTABILE PER ESTESO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA’.